Civile & Commerciale

Danno da fermo tecnico del veicolo

Al fine di essere liquidati del danno da fermo tecnico, non basta asserire la mera indisponibilità del mezzo come conseguenza del sinistro che ha cagionato danni al medesimo, bensì, secondo la Corte di Cassazione, è necessario comprovare specificamente di aver sostenuto delle spese per procurarsi un mezzo sostitutivo, oppure che la mancanza di impiego del veicolo ha determinato una perdita economica, avendo il danneggiato dovuto rinunciare agli introiti che avrebbe potuto conseguire impiegando il veicolo.

Lo ha affermato la VI-3 Sezione civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5447.