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Le condizioni di legittimità del licenziamento per scarso rendimento

Con la sentenza n. 13625 del 02.07.2020, la Cassazione afferma che integra il giustificato motivo soggettivo di licenziamento la fattispecie di inadempimento - rispetto ad una competenza centrale del dipendente - determinata da mancanza di diligenza ed impegno professionale.

La Cassazione ha ricordato preliminarmente, che la giusta causa di licenziamento viene integrata ogniqualvolta le trasgressioni addebitate al dipendente incidano in modo peculiare sul rapporto fiduciario esistente tra le parti stipulanti il contratto di lavoro.

Diversamente, continua la sentenza, il giustificato motivo soggettivo viene integrato in presenza di un riscontrato difetto di diligenza e di una incapacità professionale, rilevanti sotto il profilo di un'affidabile resa lavorativa.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che laddove, per mancanza di diligenza e di impegno professionale, il lavoratore commetta errori rilevanti nell’esecuzione delle proprie mansioni, lo stesso è passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.